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QUESITO N. 5 (riformulazione Quesito n. 2 Sub-Quesito 2 lett. b) con La presente, si riformula il sub-quesito 2 lett.b come segue: Si chiede se, conformemente al DPR 74/2013 comma 6 e D.Lgs.115/2008, la Mandataria Capogruppo possa colmare l'eventuale mancanza del requisito di 3° responsabile tramite la stipula di un Contratto di Prestazione di Servizio con un soggetto esterno.
RISPOSTA
RISPOSTA N. 5 Non si conferma e si rinvia alla risposta n. 2, sub quesito 2 lett. a |
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QUESITO N. 4 con la presente si chiede un chiarimento in merito alla determinazione dell’importo della garanzia definitiva. Nel disciplinare, a pag. 68 al 4° capoverso, viene riportato quanto segue: “In vista della stipulazione del Contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 117 del Codice”. Il suddetto dettato risulta perfettamente in linea con quanto previsto dalla normativa sopracitata che, per esaustività, si riporta: Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59, l’importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro; l’importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2. La medesima interpretazione risulta, inoltre, confermata dalla Delibera ANAC n. 349 del 17 luglio 2024, dalla Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 22 luglio 2024, nonché dalla Nota del Presidente ENEA prot. n. 51288 dell’11 luglio 2024. Tuttavia, nello schema di contratto allegato alla procedura di gara, si rileva una formulazione difforme, ove è indicato che: “La cauzione definitiva a garanzia dei lavori è prestata ai sensi dell’art. 117, del D.lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, in vista della stipula del Contratto ed è costituita mediante [•] [cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa], per l’ammontare pari al 10% dell’importo dei lavori, salve le maggiorazioni e riduzioni di cui agli artt. 117, comma 2, e 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023.” Alla luce del richiamo all’art. 117 del Codice, che fa espresso riferimento all’importo contrattuale e non all’importo dei lavori, si chiede cortesemente di confermare se tale indicazione, contenuta nello schema di contratto, debba intendersi come un mero refuso, e se pertanto l’importo della garanzia definitiva debba essere correttamente calcolato sul valore complessivo del contratto.
RISPOSTA
RISPOSTA N. 4 Le garanzie che dovranno essere prodotte sono quelle riportate all’art. 35 dello schema di contratto. |
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QUESITO N. 3 In merito al punto B.2 del Capitolo 18.1 (Test di tenuta all'aria) del Disciplinare di gara si chiede conferma che il valore riportato di ricambio d'aria "desiderato" pari a 3 Vol/h all'interno dell'unità immobiliare "test" sia corretto e ritenuto congruo e che non si tratti, invece, di un refuso rispetto al valore di 0,3 Vol/h previsto dalla normativa vigente come ricambio d'aria naturale.
RISPOSTA
RISPOSTA N.3 Si conferma il valore indicato nel criterio B.2 del Disciplinare di gara, pari a 3 Vol/h. |
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QUESITO N. 2 Sub-Quesito 1 Punto 7 relativo all'istituto dell'"Avvalimento", indicato a pag. 26 del disciplinare. Qualora un concorrente individui un’impresa ausiliaria per l’avvalimento dei requisiti relativi alle classi SOA, tale impresa può partecipare alla stessa gara, insieme al concorrente, nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)? Sub-Quesito 2 Per quanto riguarda il punto 6.4 relativo alle indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti, indicato da pag. 22 del Disciplinare: a-Se la Mandataria (ESCo) non possiede il requisito di Terzo Responsabile, è possibile ricorrere all’avvalimento a favore di una Mandante del gruppo (anch’essa ESCo)? b-Inoltre, conformemente al DPR 74/2013, è possibile soddisfare il requisito mediante la stipula di un Contratto di Prestazione di Servizio con un terzo soggetto (sempre da parte della Mandataria Capogruppo?)
RISPOSTA
RISPOSTA N. 2 Sub-Quesito 1. Si conferma. Si precisa, in ogni caso, che l’ausiliaria dovrà essere provvista dei requisiti sufficienti a soddisfare gli stessi in capo alla mandataria e alla mandante, tenendo conto che ciascun componente del RTI deve possedere i requisiti prescritti per la quota di prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta (cfr. art. 68 comma 11 del d.lgs. 36/2023). Sub-Quesito 2 a- In merito all’istituto dell’avvalimento si rinvia all’art. 7 del Disciplinare di gara nel quale sono specificate le casistiche di esclusione dell’istituto. b- Si prega di riformulare il quesito. |
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QUESITO N. 1 1 - a pagina 19 del Disciplinare di Gara, al punto 6.2.2 "Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria" viene richiesto "il possesso di una copertura assicurativa con massimale pari al 10 per cento dell'importo delle opere, e dunque con massimale almeno pari a Euro 17.328.499,58. Si chiede conferma che il valore di Euro 17.328.499,58 si tratta di un refuso. 2 - a pagina 21 del Disciplinare di Gara, al punto 6.3.2. "Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale, viene richiesto al punto b) di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a Euro 43.3213248,95. Sono da considerarsi gli ultimi 5 esercizi chiusi e approvati prima del 24/12/2025? data di pubblicazione del bando? 3 - a pagina 28 del Disciplinare, viene indicato che "il concorrente indica nella specifica sezione del DGUE le prestazioni (parti di lavori o categorie SOA, servizi con indicazione della percentuale) che intende subappaltare o concedere in cottimo. in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Con riguardo a quanto riportato, si richiede un chiarimento interpretativo. In particolare, considerato che, ai sensi della normativa vigente in materia di project financing, l’aggiudicatario è tenuto a costituire una società di progetto (SPV), quale soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto all’operatore economico offerente, destinato a subentrare nel rapporto concessorio ed a curare l’esecuzione dell’intervento, si domanda se il suddetto divieto di ricorso al subappalto, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta, debba intendersi riferito esclusivamente all’aggiudicatario della procedura ovvero se esso trovi applicazione anche con riguardo alla società di progetto successivamente costituita. Pertanto, si chiede se la SPV, quale concessionario subentrante, possa ricorrere al subappalto (sempre nel rispetto dei limiti del 49.99%) per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, pur in assenza di indicazione del subappalto in sede di gara da parte dell’offerente, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali.
RISPOSTA
RISPOSTA N. 1 1. Si conferma che trattasi di un refuso. L’importo corretto è pari a € 1.732.849,95. In ogni caso, si rinvia al chiarimento spontaneo reso dalla Stazione Appaltante nella sezione “Comunicazione Amministrazione”. 2. Si conferma che verranno considerati gli ultimi 5 esercizi chiusi e approvati prima del 24/12/2025 e che la data di pubblicazione del bando coincide con il 24 dicembre 2025. 3. Non si conferma. In assenza di indicazioni sul subappalto fornite dal concorrente in fase di gara, alla società di progetto risulterà preclusa la possibilità di ricorrere al subappalto. |
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| | Commissione di gara e cv
La composizione della Commissione Giudicatrice è la seguente: -Teresa Gentile, quale Presidente della Commissione Giudicatrice; -Lorenzo Persi, quale Commissario; -Bereket Deboch , quale Commissario; -Matteo Noè Colombo, quale Supplente. Con i migliori saluti Direttore Legale, Appalti e Acquisti |
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| | Commissione di gara - CV
Vengono, pertanto, individuati i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice, nelle persone dei Signori: -Simona Micheletto – Presidente della Commissione Giudicatrice; -Lorenzo Persi – Commissario; -Francesca Fiorentino – Commissario; -Matteo Noè Colombo – Supplente
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| | CHIARIMENTO SPONTANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE
In relazione ai requisiti richiesti per i soggetti che svolgono l’attività di progettazione e CSP e, nello specifico, in merito al punto 6.2.2, lett. a), del Disciplinare di gara, si conferma che la copertura assicurativa dovrà avere un massimale pari al 10 per cento dell'importo delle opere. A differenza di quanto indicato nel disciplinare di gara (ove per errore materiale è stato indicato l’importo complessivo delle opere), si precisa, pertanto, che l’importo della predetta copertura assicurativa è pari a € 1.732.849,95. |
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